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27
Mar, 2021
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Daniele Gregorio Diventare Psicologo/a Leggi norme e tutela professionale

Esonero ed esenzione ECM per psicologi

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La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha stabilito che a partire dal triennio 2020-2022 gli psicologi sono soggetti all’obbligo formativo ECM. Ma ci sono delle eccezioni. Vediamo gli psicologi che possono godere dell’esonero e dell’esenzione ECM.

ECM PER PSICOLOGI: COSA SONO E CHI LI DEVE FARE

L’ECM (Educazione Continua in Medicina) è un sistema di aggiornamento del professionista sanitario. Con la legge Lorenzin (n. 3 del 2018) lo psicologo rientra tra le professioni sanitarie.

Per gli psicologi dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) o convenzionati tale obbligo si è tradotto nella normativa ECM. Ma da giugno, questo obbligo ECM è stato esteso a tutti gli psicologi a partire dal triennio 2020/22. Per questo triennio, si dovranno acquisire 150 crediti. Fortunatamente, sarà possibile fare eventi ECM in modo flessibile, senza limiti annuali. L’importante è il raggiungimento dei 150 crediti entro la fine del triennio.

L’acquisizione degli ECM decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Albo. Quindi se ad esempio ti sei iscritto/a all’Albo il 01/03/2021, l’inizio dell’obbligo dell’acquisizione dei crediti sarà dal 01/01/2022.

ESONERO ECM

Gli Esoneri e le Esenzioni dall’obbligo di formazione ECM sono diritti di cui lo psicologo si può avvalere, richiedendolo nel portale Co.Ge.A.P.S., allegando l’opportuna certificazione. Le richieste verranno successivamente validate dall’Ordine.

Il periodo dell’Esonero non interrompe l’attività professionale. Infatti l’esonero non “regala” crediti, ma riduce l’obbligo formativo individuale. Se comunque si acquisiranno crediti ECM nei periodi di esonero verranno conteggiati nell’obbligo formativo triennale. Sono esonerati dall’obbligo dell’ECM gli psicologi che frequentano:

  • Laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale.
  • Corso di specializzazione in psicoterapia.
  • Dottorato di ricerca.
  • Master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni con almeno 60 CFU/anno (MURST 509/99; MIUR 270/04).
  • Corso di formazione manageriale (Art. 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92).
  • Corsi universitari della professione di psicologo, di almeno un anno solare che fornisca almeno 60 CFU.
  • Altri corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla professione di psicologo, in Italia o all’estero.

Gli specializzandi in psicoterapia e chi frequenta Master e corsi universitari post lauream, una volta conseguito il titolo, dovranno inviare al Co.Ge.A.P.S. una Autocertificazione attestante data di inizio e di fine del corso di specializzazione/formazione. Per ciascun anno, dunque, verranno attribuiti in esonero 50 ECM.

ESENZIONE ECM

A differenza dell’esonero l’esenzione  prevede un’interruzione dell’attività professionale. Partecipare a corsi ECM durante i periodi di esenzione non sono conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale. I casi di esenzione di ECM degli psicologi, quindi sono:

  • Congedo maternità e paternità o per malattia del figlio o per assistenza a figli portatori di handicap.
  • Adozione e affidamento nazionale ed internazionale.
  • Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie (disciplinato dal CCNL).
  • Assenza per malattia (disciplinato dal CCNL).
  • Richiamo alle armi, missioni militari ed umanistiche all’estero/Italia.
  • Aspettativa per cariche pubbliche elettive, incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale.
  • Congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992).
  • Professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale.

L’Esenzione è pari a 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale.

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