Lo psicologo ha l’obbligo di testimonianza?

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Lo Psicologo ha l’obbligo di testimonianza su fatti inerenti un suo utente nonostante il segreto professionale?

Lo scopo di questo articolo è quello di offrire agli psicologi un’idea generale della normativa e degli obblighi giuridici. Verrà suggerito il comportamento da adottare in caso di convocazione in veste di testimoni, da parte dell’Autorità Giudiziaria in materia penale.
Iniziamo con il vedere cosa dice il nostro Codice Deontologico:
Articolo 11
Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.
Articolo 12
Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela.
Articolo 13
Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.
Questi tre articoli (a cui possiamo aggiungere anche il 15) potrebbero erroneamente farci pensare che lo psicologo sia obbligato a mantenere il segreto professionale e che possa derogarlo solo in presenza di un valido e dimostrabile consenso del proprio utente.

Tale conclusione è ERRATA.

Il Codice Deontologico non è l’unica fonte normativa esistente a cui si fa riferimento, né la più “forte” da un punto di vista giuridico. Esso, infatti, è considerato come base dell’autonomia privata affidata agli Ordini professionali. Tale autonomia, tali articoli, secondo il principio della “gerarchia delle fonti del diritto”, soccombe rispetto a fonti normative di grado superiore. Uno su tutti, il codice penale. Diventa quindi necessario essere a conoscenza di ciò che il codice penale (e il codice di procedura penale) prevedono al riguardo.

Analizzando questi codici con i nostri Deontologici, si evidenzia un parziale contrasto. Voluto? No, forse generato dalla diversità degli obiettivi di tutela:
  • le norme deontologiche sono rivolte, soprattutto, a tutelare il rapporto di fiducia tra utente e psicologo;
  • le norme statali hanno l’obiettivo di prevenire i reati, con la collaborazione dei cittadini che abbiano notizia di questi, anche nello svolgimento della propria professione.

Pertanto, per lo psicologo (come per altre professioni) è fondamentale comprendere la distinzione delle tutele operate dalle varie norme.

FAQ:   Ma quindi, se uno psicologo viene citato per recarsi in Tribunale a testimoniare, ha l’obbligo di presentarsi?
Sì..però chiarendo di essere vincolato dal segreto professionale per cui ci si astiene dal rendere testimonianza.

FAQ:   Quali sono i casi in cui lo psicologo ha l’obbligo di testimonianza, svincolandosi dal segreto professionale?
Nei casi previsti dall’art. 13 del Codice Deontologico (citato sopra).

Tuttavia lo psicologo, come visto nell’art. 12 del Codice, potrebbe richiedere (e ottenere) un consenso scritto da parte dell’assistito per farsi autorizzare a testimoniare. Lo psicologo dovrà tenere tuttavia sempre a mente la salute psicologica del soggetto.

Per non sbagliare, cosa fare nel caso in cui un collega psicologo fosse citato in giudizio per testimoniare? Sarebbe bene chiedere una valutazione della situazione ad un avvocato di fiducia e all’ordine di appartenenza.

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